Statuto

  1. Associazione di Promozione Sociale (APS) “acasadiClara”

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una associazione
avente la seguente denominazione:
“acasadiClara associazione di promozione sociale”, da ora in avanti denominata
“associazione”, con sede legale nel Comune di Napoli alla via Salvator Rosa 259 e con
durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi
di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo
prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli
enti associati:

  1. interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
    novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e
    prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
    2016, n.112, e successive modificazioni;
  2. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28
    marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di
    interesse sociale con finalità educativa;
  3. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle
    condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse
  4. naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e
  5. riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli
  6. animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.
  7. 281;
  8. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio,
    ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive
    modificazioni;
  9. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
    particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e
    diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
    interesse generale di cui al presente articolo;
  10. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o
    religioso;
  11. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22
    aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere
    residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,
    culturali, formativi o lavorativi;
  12. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  13. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui
    alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di
    denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di
    interesse generale a norma del presente articolo;
  14. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della
    nonviolenza e della difesa non armata.
  15. L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e
  16. discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non
  17. prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
  18. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività
  19. diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste
  20. ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto del Ministro del lavoro e
  21. delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
  22. adottarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita
  23. la Cabina di regia di cui all’articolo 97, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche
  24. volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse,
  25. anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
  26. L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del
  27. Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi
  28. di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse
  29. generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con
  30. i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al
minimo stabilito dal Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 art. 35.
Si da ora vengono definite diverse classi di associati e nello specifico:
Soci Fondatori: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;
Soci Ordinari: coloro che si iscrivono direttamente all’associazione;
Soci Sostenitori: le persone fisiche e giuridiche che oltre a quanto previsto per i soci
ordinari, effettuano donazioni a favore dell’associazione.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di
amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice
    fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto,
    gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate
    dagli organi associativi;
  • Dichiarazione dei requisiti per la qualifica di socio ordinario e/o sostenitore.
    L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non
    discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale
    svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e
    annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L’Organo di
    amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della
    domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di
    ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può
    entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che
    sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non
    appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
    Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti
    dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,
    introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei
    bilanci e consultare i libri associativi.
    Gli associati hanno l’obbligo di:
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e
    gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i
    termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.
  •  
  • ART. 5(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli
eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure
arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso
dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver
ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie
controdeduzioni.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere
dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di
amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare
adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere
dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 1 mesi prima. I diritti di partecipazione
all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa
non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano
cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della
stessa.

ART. 6(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • l’Organo di amministrazione;
  • il Presidente.

ART. 7(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi,
nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi
rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in
calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un
massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta,
contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del
giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea
all’indirizzo risultante dal libro degli associati, mediate avviso da pubblicare presso la
sede sociale o da spedirsi con lettera raccomandata, telefax, servizio di posta
elettronica o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento
presso il domicilio di ciascun socio.
L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di
esercizio. L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità
o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto
    incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi
    dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità
    nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione
    dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo
    Statuto alla sua competenza.
  • L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
  • metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda
  • convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.
  • L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del
  • bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non
  • hanno voto. Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno ¾ degli associati e
  • il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento
  • dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
  • ¾ degli associati.

ART. 8(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi
generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per
gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo
di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza
esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate
    dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la
    programmazione economica dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà
    dell’associazione o ad essa affidati.
    L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3
    e 5 , nominati dall’Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili.
    La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate
    ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle
    cause di ineleggibilità e di decadenza. L’Organo di amministrazione è validamente
    costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni
    dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli
    amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne
    l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle
    informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è
    attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o
    congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,
    pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte
    nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli
esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano
verso l’esterno. Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a
maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per
eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei
presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di
amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo
Presidente. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di
amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali
organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi
sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 10(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti
dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del
Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397
del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza
della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora
applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e
contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al
superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso
l’Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale
dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell’organo di
controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di
ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie
sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti
previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una
Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 12(Patrimonio)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed
altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività
statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di
utilità sociale.

ART. 13(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto
associativo.

ART. 14(Risorse economiche)

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo
svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi
pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da
attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale,
di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 15(Bilancio di esercizio)

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal
primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene
approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il
bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui
L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito
internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai
componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui
L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo
settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 17(Libri)

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;

registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere
trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di
amministrazione;

libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione,
tenuto a cura dello stesso organo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a
cura dello stesso organo;

l libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi
associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti
modalità previa richiesta scritta da presentare all’organo amministrativo e presso la
sede dell’associazione.

ART. 18 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite
dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a
disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta
in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed
esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita
in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate
dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo                                             di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese

sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto
dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è
incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con
ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve
assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai
fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle
finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può
essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto,
previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo
settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad
altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività
del suddetto Ufficio.
L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i
propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali
Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto
previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in
quanto compatibile, dal Codice civile.

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